# REGOLAMENTO (CE) N. 279/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

che modifica l’allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [^1] , in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii),

considerando quanto segue:

**(1)** La Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, sollecitando l’aggiunta della professione di odontotecnico (zubný technik), che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, come risulta dal regolamento n. 742/2004 Racc. del governo sulle qualifiche professionali dei professionisti del settore della sanità.

**(2)** La Danimarca ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, chiedendo che da esso venga depennata la professione di ottico (optometrist), che è stata elevata al rango di diploma, come previsto dall’articolo 11, lettera d), della stessa direttiva, e non soddisfa più pertanto le condizioni prescritte dall’articolo 11, lettera c), punto ii). La Danimarca ha inoltre sollecitato il ritiro dall’allegato II della direttiva 2005/36/CE delle professioni di meccanico ortopedico (ortopædimekaniker) e di calzolaio ortopedico (ortopædiskomager), che non sono più regolamentate in Danimarca.

**(3)** Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

**(4)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento per le qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009. *Per la Commissione* Charlie McCREEVY *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_255_R_TOC) .

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come segue:

| 1) | «—: odontotecnico (zubný technik), | «— | odontotecnico (zubný technik), |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | odontotecnico (zubný technik), |  |  |

2) al punto 2 sono soppressi la voce «in Danimarca» e il testo riguardante la Danimarca.

[^1]: .