# REGOLAMENTO (CE) N. 281/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2009

recante sospensione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2009/2010

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 142 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi di zucchero al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

**(2)** Al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 a un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale, è interesse della Comunità sospendere totalmente i dazi all'importazione di zucchero destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2009/2010, per un quantitativo corrispondente alla metà del suo fabbisogno di zucchero industriale.

**(3)** Occorre pertanto fissare i quantitativi di zucchero industriale di importazione per la campagna 2009/2010.

**(4)** Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, i dazi all’importazione sono sospesi per un quantitativo pari a 400 000 tonnellate di zucchero industriale di cui al codice NC 1701 .

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^1]: .