# REGOLAMENTO (CE) N. 332/2009 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2009

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

**(1)** Ai fini della classificazione di taluni prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre distinguere fra i prodotti della sottovoce 1905 90 20 , da un lato, e le preparazioni classificate nella sottovoce 1905 90 90 dall'altro.

**(2)** In base alle note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 1905 , titolo (B), tale voce comprende un certo numero di prodotti a base di pasta di farina o di fecola per lo più cotti, che si presentano generalmente in forma di dischi o fogli.

**(3)** La dicitura «prodotti simili» contenuta nella sottovoce 1905 90 20 non è oggetto di definizione.

**(4)** Sono sorte difficoltà relative alla classificazione delle cosiddette «sfoglie di pasta» poiché non sono stati definiti criteri chiari per distinguere fra i prodotti delle due sottovoci 1905 90 20 e 1905 90 90 .

**(5)** È pertanto opportuno integrare una nota complementare al capitolo 19 che specifichi che la voce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.

**(6)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Al capitolo 19 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è integrata la nota complementare che segue:

«3. La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_256_R_TOC) .

[^1]: .