# REGOLAMENTO (CE) N. 351/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2009

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito del contingente di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari [^2] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006 stabilisce la procedura per l’attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell’ambito di un contingente aperto da tale paese.

**(2)** Le domande presentate per l’anno contingentale 2009/2010 hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di attribuzione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, presentate per il periodo 1 o luglio 2009-30 giugno 2010, sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

— 0,575975 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1282/2006,

— 0,336842 per le domande presentate per la parte della quota di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1282/2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .