# REGOLAMENTO (CE) N. 397/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 162,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato CE [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell’Europa, il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l’importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l’efficienza energetica dell’edilizia, compreso il settore abitativo.

**(2)** Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa, compreso l’aspetto dell’efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [^3] . Il sostegno agli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa andrebbe garantito a tutti gli Stati membri.

**(3)** Si dovrebbero sostenere gli investimenti effettuati nell’ambito di programmi pubblici conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici [^4] .

**(4)** Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione di cui all’articolo 158 del trattato, gli interventi dovrebbero sostenere la coesione sociale.

**(5)** Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato alle autorità legislative e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa, prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e facendo un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive».

**(6)** Al fine di garantire la necessaria semplificazione della gestione, dell’amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione del FESR, in particolare di quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è opportuno aggiungere tre ulteriori forme di costi ammissibili, segnatamente i costi indiretti, le somme forfettarie e i costi fissi basati su tabelle standard di costi unitari.

**(7)** Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, è opportuno che queste ulteriori forme di costi ammissibili si applichino a tutte le sovvenzioni del FESR. Sarebbe pertanto necessaria un’applicazione retroattiva a decorrere dal 1 o agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.

**(8)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1080/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1080/2006 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente paragrafo: «1 *bis.* In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale. Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.»;

2) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Le spese per l’edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1 *bis* , sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:»;

| 3) | è inserito il seguente paragrafo:<br>«4. Nel caso di sovvenzioni, le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FESR, purché siano sostenute conformemente alle normative nazionali, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sottoindicate:<br>i)<br>i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione;<br>ii)<br>i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;<br>iii)<br>somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione.<br>Le opzioni di cui ai punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.<br>I costi di cui ai punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.<br>L’importo forfettario di cui al punto iii) non eccede la somma di 50 000 EUR.» | i) | i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione; | ii) | i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; | iii) | somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione. |
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| i) | i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione; |  |  |  |  |  |  |
| ii) | i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro; |  |  |  |  |  |  |
| iii) | somme forfettarie destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione. |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1 o agosto 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* H.-G. PÖTTERING *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KOHOUT

[^1] Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.

[^3] [GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_210_R_TOC) .

[^4] [GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_114_R_TOC) .

[^1]: Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 maggio 2009.
[^3]: .
[^4]: .