# REGOLAMENTO (CE) N. 415/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2009

recante modifica della direttiva 2007/68/CE che modifica l'allegato III *bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità [^1] , in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2007/68/CE della Commissione [^2] , fissa l'elenco delle sostanze e degli ingredienti alimentari esclusi dall'obbligo di etichettatura.

**(2)** Dal momento che la modifica delle norme in materia di etichettatura ha ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, che hanno bisogno di un periodo di adeguamento che faciliti la transizione verso i nuovi obblighi in materia di etichettatura, la direttiva 2007/68/CE, al fine di facilitare l'applicazione delle nuove norme, stabilisce misure temporanee che autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione [^3] .

**(3)** Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 [^4] riorganizza la gestione del mercato vitivinicolo dell'UE. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, il titolo III, capi II, III, IV, V e VI, gli articoli 108, 111 e 112 e le disposizioni corrispondenti, in particolare negli allegati pertinenti, si applicano a decorrere dal 1 o agosto 2009 salvo disposizione contraria mediante regolamento adottato secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 1. Le modalità di attuazione di detto regolamento, che stabiliscono tra l'altro norme specifiche di etichettatura applicabili al settore vitivinicolo, sono attualmente in preparazione. Essendo tali norme applicabili dal 1 o agosto 2009, è previsto un periodo transitorio allo scopo di facilitare la transizione dalla precedente normativa relativa al settore vitivinicolo, in particolare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^5] , al regolamento (CE) n. 479/2008, e consentire agli operatori economici di conformarsi alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura.

**(4)** Dato che gli operatori del settore vitivinicolo sarebbero soggetti a due serie di obblighi di etichettatura, quelli derivanti dalla direttiva 2007/68/CE e quelli delle modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008, e visto che i periodi transitori non coincidono, poiché in base alla direttiva 2007/68/CE i prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alla direttiva 2005/26/CE possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, è opportuno, ai fini di una buona gestione e per evitare oneri inutili alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici, fissare un'unica data per l'applicazione obbligatoria al settore vitivinicolo della direttiva 2007/68/CE e delle modalità di attuazione adottate nel contesto del regolamento (CE) n. 479/2008.

**(5)** Per quanto riguarda i prodotti compresi nel regolamento (CE) n. 479/2008, la fine del periodo di transizione previsto dalla direttiva 2007/68/CE va pertanto fissata al 31 dicembre 2010.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

## **Articolo 1**

Nell'articolo 3 della direttiva 2007/68/CE è aggiunto il comma seguente:

«In deroga a quanto disposto dal secondo comma, gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio , immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2010 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.

[GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_148_R_TOC) .» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_109_R_TOC) .

[^2] [GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_310_R_TOC) .

[^3] [GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_075_R_TOC) .

[^4] [GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_148_R_TOC) .

[^5] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) .

[^1]: .
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