# REGOLAMENTO (CE) N. 422/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2009

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [^1] , in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

**(4)** È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari [^2] e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [^3] , nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

**2.** I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) . Rettifica pubblicata nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .

[^3] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) . Rettifica pubblicata nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .

**Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 maggio 2009**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0407 00 11 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,39 |
| 0407 00 19 9000 | A02 | EUR/100 unità | 0,20 |
| 0407 00 30 9000 | E09 | EUR/100 kg | 0,00 |
| E10 | EUR/100 kg | 16,00 |  |
| E19 | EUR/100 kg | 0,00 |  |
| 0408 11 80 9100 | A03 | EUR/100 kg | 56,48 |
| 0408 19 81 9100 | A03 | EUR/100 kg | 28,35 |
| 0408 19 89 9100 | A03 | EUR/100 kg | 28,35 |
| 0408 91 80 9100 | A03 | EUR/100 kg | 35,78 |
| 0408 99 80 9100 | A03 | EUR/100 kg | 9,00 |
| E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.<br>E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.<br>E19: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09 , E10 . |  |  |  |

[^1]: .
[^2]: . Rettifica pubblicata nella .
[^3]: . Rettifica pubblicata nella .