# REGOLAMENTO (CE) N. 430/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2009

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kölsch (IGP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Kölsch», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [^2] , quale modificato dal regolamento (CE) n. 2325/97 [^3] .

**(2)** Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^4] , secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* riguardanti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) .

[^2] [GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_148_R_TOC) .

[^3] [GU L 322 del 25.11.1997, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_322_R_TOC) .

[^4] [GU C 254 del 7.10.2008, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2008_254_R_TOC) .

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

**Classe 2.1.** **Birre**

GERMANIA

Kölsch (IGP)

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .