# REGOLAMENTO (CE) N. 431/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere della Banca centrale europea [^2] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’ampiezza e l’intensità della crisi finanziaria internazionale incidono sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità da parte degli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro e rendono necessario un consistente aumento del massimale dell’esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio [^3] da 25 a 50 miliardi EUR.

**(2)** Alla luce dell’esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, è opportuno chiarire i compiti e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri interessati dall’attuazione del regolamento (CE) n. 332/2002. Inoltre, le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere specificate in un memorandum d’intesa concluso dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.

**(3)** Occorre chiarire le regole che disciplinano alcuni aspetti della gestione finanziaria del sostegno finanziario della Comunità. Per ragioni operative, è opportuno invitare lo Stato membro interessato a depositare il sostegno finanziario di cui ha beneficiato in un conto speciale presso la sua Banca centrale nazionale e a trasferire gli importi dovuti in un conto presso la Banca centrale europea alcuni giorni prima della data di scadenza.

**(4)** L’adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto, fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per la Corte dei conti europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, quando lo ritengono opportuno, di effettuare controlli nello Stato membro che riceve il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, come già previsto negli accordi di prestito esistenti.

**(5)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 332/2002.

**(6)** Il presente regolamento dovrebbe applicarsi immediatamente a tutti gli accordi di prestito nuovi e a quelli esistenti qualora siano oggetto di revisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:

1) all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi EUR.»;

| 2) | all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<br>«2. Lo Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro interessato e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:<br>a)<br>sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;<br>b)<br>sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;<br>c)<br>sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.»; | a) | sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media; | b) | sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; | c) | sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.»; |
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| a) | sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media; |  |  |  |  |  |  |
| b) | sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti; |  |  |  |  |  |  |
| c) | sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.»; |  |  |  |  |  |  |

3) è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell’articolo 3. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

4) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità sia conforme al programma di riassetto, alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell’articolo 3 e al memorandum di intesa di cui all’articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati di tale accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive. Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.»;

5) all’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo «5. Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua Banca nazionale per la gestione del sostegno finanziario a medio termine della Comunità. Esso trasferisce altresì il conto capitale e gli interessi dovuti nell’ambito del prestito in un conto della Banca centrale europea sette giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente. Come stabilito nell’Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) ( [GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_237_R_TOC) ).»;"

6) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis Fatto salvo l’articolo 27 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, ha pertanto il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere, negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario a medio termine della Comunità, i controlli o gli audit tecnici o finanziari che ritiene necessari in relazione a tale sostegno.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2009. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. KOHOUT

[^1] Parere del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] Parere del 20 aprile 2009 ( [GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2009_106_R_TOC) ).

[^3] [GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_053_R_TOC) .

[^1]: Parere del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: Parere del 20 aprile 2009 ().
[^3]: .