# REGOLAMENTO (CE) N. 466/2009 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2009

recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 4 a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 310/2209 della Commissione [^2] ha aperto una gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere [^3] .

**(2)** A norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all’aggiudicazione.

**(3)** Tenendo conto delle offerte ricevute per la 4 a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la 4 a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente per l’acquisto all’intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 2 giugno 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2009. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_097_R_TOC) .

[^3] [GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_037_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .