# REGOLAMENTO (CE) N. 508/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l’articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione [^2] anteriormente al 1o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono al comitato di esperti i risultati dei controlli del tenore d’acqua nelle carni di pollame fissato in tale regolamento.

**(2)** A fini di armonizzazione è auspicabile che i laboratori nazionali di riferimento usino tutti gli stessi moduli e gli stessi indirizzi per la trasmissione dai dati al comitato di esperti.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 543/2008.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è modificato come segue:

**a)** all’articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 1 o luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 avvalendosi dei moduli figuranti nell’allegato XII *bis* del presente regolamento. I risultati sono presentati al comitato di gestione per esame secondo la procedura prevista dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

**b)** è inserito l’allegato XII *bis* il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_157_R_TOC) .

«ALLEGATO XII bis **Moduli di cui all’articolo 18, paragrafo 1** Dati di controllo per le carcasse di pollo intere dal 1 o .1.2… al 31.12.2… **Nome dello Stato membro** N. di identificazione del campione N. di identificazione del produttore Metodo di raffreddamento Acqua di sgocciolamento Allegato VI % Limite acqua di sgocciolamento Allegato VI Peso Allegato VII [g] Tenore d’acqua Allegato VII (W A ) [g] Tenore di proteine Allegato VII (RP A ) [g] Valore limite per l’acqua Allegato VII (W g ) [g] Superamento limite X Azione *Da inviare a:* AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu Dati di controllo per le parti di pollame dal 1 o .1.2… al 31.12.2… **Nome dello Stato membro** N. di identificazione del campione Specie Tipo di taglio N. di identificazione del produttore Metodo di raffreddamento Tenore d’acqua (W A ) % Tenore di proteine (RP A ) % Rapporto acqua/proteine Limite fissato del regolamento Superamento limite X Azione *Da inviare a:* AGRI-C4-ANIMAL-PRODUCTS@ec.europa.eu»

Allegati del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione

Peso: peso medio di 7 carcasse [g]

Acqua di sgocciolamento: perdita media d’acqua in percentuale su 20 carcasse

T = Tacchino, C = Pollo

A = Raffreddamento a aria, AS = Raffreddamento per aspersione e ventilazione, IM = Raffreddamento per immersione

[^1]: .
[^2]: .