# REGOLAMENTO (CE) N. 517/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** I limiti di cattura per il cicerello nelle acque comunitarie della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV sono fissati provvisoriamente nell’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009.

**(2)** A norma dell’allegato II D, punto 6, del regolamento (CE) n. 43/2009, i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per il cicerello per il 2009 devono essere riesaminati dalla Commissione nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

**(3)** Il TAC per le zone CIEM IIa e IV è stabilito sulla base della funzione di cui all’allegato II D, punto 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 43/2009. In base alla suddetta funzione, il TAC ammonterebbe a 435 000 tonnellate.

**(4)** A norma dell’allegato II D, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009, il TAC per le zone CIEM IIa e IV non può superare 400 000 tonnellate.

**(5)** Il cicerello è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008. Pertanto la quota comunitaria della parte del TAC che può essere prelevata nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 90 % di 400 000 tonnellate.

**(6)** Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca raccomanda un aumento del TAC del 4,23 % al fine di includere le acque comunitarie della zona CIEM IIIa.

**(7)** Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2009_022_R_TOC) .

Nell’allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009, la voce relativa alla specie Cicerello nelle acque CE della zona CIEM IIIa e delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«Specie : Cicerello *Ammodytidae* Zona : acque CE della zona IIIa; acque CE delle zone IIa e IV [^1] SAN/2A3A4. Danimarca 327 249 [^2] TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. Germania 501 [^3] Svezia 12 017 [^4] Regno Unito 7 153 [^5] CE 346 920 [^6] Norvegia 27 500 [^7] Isole Færøer 2 500 TAC 376 920

[^1] Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

[^2] Di cui non oltre 311 289 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

[^3] Di cui non oltre 476 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

[^4] Di cui non oltre 11 431 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

[^5] Di cui non oltre 6 804 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

[^6] Di cui non oltre 330 000 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)

[^7] Da prelevare nella zona CIEM IV.»

[^1]: Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
[^2]: Di cui non oltre 311 289 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
[^3]: Di cui non oltre 476 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
[^4]: Di cui non oltre 11 431 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
[^5]: Di cui non oltre 6 804 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
[^6]: Di cui non oltre 330 000 tonnellate possono essere prelevate nelle acque CE delle zone IIa e IV. Il quantitativo rimanente può essere unicamente prelevato nelle acque CE della zona CIEM IIIa (SAN/*03A.)
[^7]: Da prelevare nella zona CIEM IV.»