# REGOLAMENTO (CE) N. 890/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1385/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame e che deroga a tale regolamento

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui [^2] , in particolare l'articolo 7,

vista la decisione 2009/718/CE del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunitàeuropea e il Brasile [^3] , in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I contingenti tariffari del gruppo numero 1 e del gruppo numero 4 di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione [^4] , recanti rispettivamente il numero d'ordine 09.4410 e 09.4420, di cui ai codici NC 0207 14 10 (pezzi di pollo congelati) e 0207 27 10 (pezzi di tacchino congelati) sono assegnati specificamente al Brasile.

**(2)** L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile concluso nell'ambito dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 [^5] , approvato con la decisione 2009/718/CE, prevede un contingente tariffario annuale per l'importazione di carni di pollame di 2 500 tonnellate per alcuni pezzi di pollo congelati (codice NC 0207 14 10 ) e un contingente tariffario annuale per l'importazione di carni di tacchino di 2 500 tonnellate per alcuni pezzi di tacchino congelati (codice NC 0207 27 10 ) al tasso dello 0 %. Tale accordo entrerà in vigore il 1 o ottobre 2009.

**(3)** È opportuno aggiungere tali quantitativi ai contingenti dei gruppi numero 1 e 4.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1385/2007.

**(5)** Essendo già scaduto, nel momento dell'entrata in vigore dell'accordo, il periodo abituale di presentazione delle domande per il quarto sottoperiodo contingentale dell'anno 2009, è opportuno stabilire un periodo supplementare di presentazione delle domande per i quantitativi che vengono aggiunti agli attuali contingenti.

**(6)** Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo con il Brasile.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1385/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1385/2007, per il quarto sottoperiodo dell'anno 2009 è aperto un secondo periodo di presentazione delle domande dal 1 o al 5 ottobre per i gruppi numero 1 e numero 4.

Per ciascuno di tali gruppi sono aggiunte 625 tonnellate al quantitativo disponibile dopo il primo periodo di presentazione delle domande per il quarto sottoperiodo dell'anno 2009.

La domanda di titolo riguarda rispettivamente non meno di 10 tonnellate e non più di 298,3 tonnellate per il gruppo numero 1 e non meno di 10 tonnellate e non più di 107,5 tonnellate per il gruppo numero 4.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2009.

Tuttavia l'articolo 1 si applica a decorrere dall'anno contingentale 2010.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_091_R_TOC) .

[^3] Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

[^4] [GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_309_R_TOC) .

[^5] Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

«ALLEGATO I **TASSO DI RIDUZIONE DEL DAZIO DOGANALE FISSATO AL 100 %** **Pollo** (in tonnellate) Paese Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui Brasile 1 09.4410 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 11 932 Thailandia 2 09.4411 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 5 100 Altri 3 09.4412 0207 14 10 0207 14 50 0207 14 70 3 300 **Tacchino** (in tonnellate) Paese Numero del gruppo Numero d'ordine Codice NC Quantitativi annui Brasile 4 09.4420 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 4 300 Altri 5 09.4421 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 700 Erga omnes 6 09.4422 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80 2 485 »

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
[^4]: .
[^5]: Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.