# REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2011 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 187 e l’articolo 188,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

**(1)** L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» («impresa comune FCH») è stata istituita il 30 maggio 2008 a norma del regolamento (CE) 521/2008 del Consiglio [^2] dai suoi membri fondatori, il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idrogeno» (il «gruppo industriale») e la Commissione.

**(2)** Il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH il 14 luglio 2008. Il gruppo di ricerca contribuisce finanziariamente e in natura agli obiettivi dell’impresa comune FCH. Data la composizione particolare dell’impresa FCH e delle sue regole, nonché della natura, degli obiettivi e della portata delle sue attività, i membri del gruppo di ricerca possono beneficiare dei risultati ottenuti alla stessa stregua dei membri del gruppo industriale. Pertanto, è giustificato considerare i contributi in natura del gruppo industriale e del gruppo di ricerca come finanziamenti equivalenti.

**(3)** Il gruppo di ricerca è diventato un membro dell’impresa comune FCH ed è quindi opportuno considerare che i contributi in natura degli organismi di ricerca (università e centri di ricerca compresi) sono equivalenti al contributo dell’Unione ai sensi dello statuto dell’impresa comune FCH allegato al regolamento (CE) n. 521/2008 (lo «statuto»).

**(4)** L’impresa comune FCH è operativa da oltre due anni. Nel corso di questo periodo e durante tale periodo è stato completato l’intero ciclo operativo, con la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la valutazione delle proposte, i negoziati sui finanziamenti e la conclusione di convenzioni di sovvenzione. L’esperienza maturata durante questo periodo ha dimostrato che i livelli massimi di finanziamento dei progetti dell’impresa comune FCH hanno dovuto essere notevolmente ridotti per tutti i partecipanti. Conseguentemente, il livello di partecipazione alle azioni dell’impresa comune FCH è stato considerevolmente inferiore alle previsioni iniziali.

**(5)** Il consiglio di direzione ha approvato le modifiche al regolamento (CE) n. 521/2008 conformemente allo statuto.

**(6)** Il fatto di considerare i contributi in natura di tutti i soggetti giuridici che partecipano alle attività come finanziamenti equivalenti costituirebbe un riconoscimento del gruppo di ricerca in qualità di membro e migliorerebbe i livelli di finanziamento, pur rispettando il principio fondamentale dell’equivalenza, nonché l’esigenza di applicare riduzioni di finanziamento giuste ed equilibrate ai vari tipi di partecipanti.

**(7)** I costi operativi dell’Ufficio del programma dell’impresa comune FCH («Ufficio del programma») dovrebbero essere sostenuti dai suoi tre membri. È opportuno prevedere che tutti i membri dell’impresa comune FCH abbiano lo stesso scadenziario per i pagamenti.

**(8)** La Commissione dovrebbe beneficiare di un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le misure da adottare in caso di insufficiente equivalenza dei contributi.

**(9)** Attualmente il livello di finanziamento è fissato dopo ogni valutazione delle proposte pervenute. Al fine di consentire ai beneficiari di stimare la portata del potenziale finanziamento, si dovrebbe prevedere la possibilità per ogni invito a presentare proposte di precisare il livello minimo di finanziamento.

**(10)** È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 521/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:

1) all’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’impresa comune FCH può disporre di proprie capacità di revisione contabile interna.»;

2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

In deroga all’articolo 12, paragrafo 3, dell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008, il presente regolamento di modifica non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni di sovvenzione e altri contratti conclusi dall’impresa comune FCH prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, esso non incide sui livelli massimi di finanziamento ivi stabiliti.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Tuttavia, il punto 2, lettera a), dell’allegato del presente regolamento si applica a decorrere dal 14 luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011 *Per il Consiglio* *Il presidente* M. SAWICKI

[^1] Parere del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_153_R_TOC) .

Lo statuto dell’impresa comune «celle a combustibile e idrogeno» che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 521/2008 è così modificato:

| 1) | a): al paragrafo 2 il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti: «— provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, — assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»; — «— — provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, — — — assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»;<br>«—: provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate,<br>—: assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»; | a) | «—: provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, | «— | provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, | — | assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»; | b) | «—: provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate.»; | «— | provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate.»; |
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| a) | «—: provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, | «— | provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, | — | assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»; |  |  |  |  |  |  |
| «— | provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari al 50 % dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | assicura che il contributo delle imprese all’esercizio delle attività di RST finanziate dall’impresa comune FCH insieme ai contributi degli altri beneficiari sia almeno equivalente al contributo dell’Unione,»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | «—: provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate.»; | «— | provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «— | provvede a che il suo contributo alle risorse dell’impresa comune FCH, conformemente all’articolo 12 del presente statuto, sia fornito in anticipo sotto forma di contributo in contanti di importo pari a 1/12 dei costi amministrativi dell’impresa comune FCH e trasferito al bilancio di quest’ultima in rate concordate.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2) | a): il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I costi operativi dell’impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell’Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo dei soggetti giuridici partecipanti è almeno equivalente al contributo finanziario dell’Unione. Le entrate sono trattate a norma delle regole di partecipazione di cui alla decisione n. 1982/2006/CE. Il presente paragrafo si applica dalla data in cui il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH.»; | a) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. I costi operativi dell’impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell’Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo dei soggetti giuridici partecipanti è almeno equivalente al contributo finanziario dell’Unione.<br>Le entrate sono trattate a norma delle regole di partecipazione di cui alla decisione n. 1982/2006/CE.<br>Il presente paragrafo si applica dalla data in cui il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH.»; | b) | al paragrafo 7 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:<br>«Se la valutazione stabilisce che il contributo in natura proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello necessario, la Commissione può ridurre il suo contributo l’anno successivo.<br>Se si stabilisce che per due anni consecutivi il contributo proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello richiesto, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all’impresa comune FCH.»; |
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| a) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. I costi operativi dell’impresa comune FCH sono coperti dal contributo finanziario dell’Unione e dai contributi in natura dei soggetti giuridici che partecipano alle attività. Il contributo dei soggetti giuridici partecipanti è almeno equivalente al contributo finanziario dell’Unione.<br>Le entrate sono trattate a norma delle regole di partecipazione di cui alla decisione n. 1982/2006/CE.<br>Il presente paragrafo si applica dalla data in cui il gruppo di ricerca è diventato membro dell’impresa comune FCH.»; |  |  |  |  |
| b) | al paragrafo 7 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:<br>«Se la valutazione stabilisce che il contributo in natura proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello necessario, la Commissione può ridurre il suo contributo l’anno successivo.<br>Se si stabilisce che per due anni consecutivi il contributo proveniente dai soggetti giuridici partecipanti non raggiunge il livello richiesto, la Commissione può proporre al Consiglio di porre fine all’impresa comune FCH.»; |  |  |  |  |

3) all’articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo: «4. Il consiglio di direzione può decidere di stabilire un livello minimo di finanziamento per ogni categoria di partecipanti per un determinato invito a presentare proposte.»

[^1]: Parere del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .