121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
Prima della registrazione di una nuova informazione, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione valutano se essa conferma o smentisce la rilevanza della persona fisica o giuridica a cui si riferisce per l’adempimento dei compiti informativi nell’ambito dell’estremismo violento.
I collaboratori competenti contrassegnano i metadocumenti fondati su dati che:
sulla base della provenienza, della modalità di trasmissione, del contenuto e delle conoscenze già disponibili sono valutati come non attendibili;
sono valutati come disinformazione o informazione falsa e sono necessari per la valutazione della situazione o di una fonte;
sono stati rilevati sulla base dell’articolo 5 capoverso 6 LAIn.
Contrassegnano oggetti concernenti persone fisiche o giuridiche che:
sono stati registrati sulla base della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn o di una procedura di controllo secondo l’articolo 37 OAIn1;
non appartengono a un gruppo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera c LAIn; o
hanno un nesso individuabile con un oggetto, ma non presentano una rilevanza propria per quanto concerne il settore di compiti dell’estremismo violento (terzi).
Un documento originale in IASA-GEX SIC deve essere correlato con almeno un metadocumento e un oggetto mediante relazioni.
I collaboratori competenti registrano provvisoriamente i dati e li contrassegnano opportunamente.
Il SIC può utilizzare i dati concernenti persone fisiche e giuridiche contenuti nei documenti originali per l’allestimento di un prodotto informativo soltanto se esiste un oggetto relativo alla persona interessata.