121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
L’organo di controllo della qualità del SIC verifica i record di dati personali al più tardi cinque anni dopo la loro registrazione. Successivamente esegue almeno ogni tre anni una verifica periodica dei record di dati personali.
Al riguardo, svolge i compiti seguenti:
verifica, tenendo conto della situazione attuale, se il record di dati personali è ancora necessario per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn;
cancella i dati non più necessari;
rettifica, contrassegna o cancella i dati riconosciuti inesatti;
registra l’esecuzione e il risultato della verifica se il record di dati personali non viene cancellato.
I dati contrassegnati come non attendibili da oltre cinque anni dalla registrazione possono continuare a essere utilizzati fino alla successiva verifica periodica soltanto se:
sono necessari per l’adempimento dei compiti legali; e
il direttore del SIC o il suo sostituto ne ha autorizzato l’ulteriore utilizzazione.
L’organo di controllo della qualità cancella, in occasione della prima verifica periodica, gli oggetti contrassegnati come dati concernenti terzi.
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