121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
L’organo di controllo della qualità del SIC verifica i rapporti delle autorità d’esecuzione cantonali che compaiono in INDEX SIC al più tardi cinque anni dopo la loro registrazione nei sistemi IASA SIC e IASA-GEX SIC. In seguito esegue almeno ogni cinque anni una verifica periodica dei rapporti.
Al riguardo, svolge i compiti seguenti:
verifica, tenendo conto della situazione attuale, se il rapporto è ancora necessario per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn;
cancella i rapporti non più necessari e i metadocumenti, le relazioni e gli oggetti basati esclusivamente su tali rapporti;
rettifica, contrassegna o cancella i dati riconosciuti inesatti;
registra l’esecuzione e il risultato della verifica se il rapporto non viene cancellato.
L’organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente, sulla base di un piano, un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2 nelle sezioni di cui all’articolo 29 lettere b e c.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.