121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
I collaboratori del SIC competenti per l’archiviazione dei dati in Quattro P verificano almeno una volta l’anno se i record di dati personali trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera corrispondono all’elenco stabilito dal Consiglio federale conformemente all’articolo 55 capoverso 4 LAIn.
Cancellano i dati non più necessari.
Rettificano, contrassegnano o cancellano i dati riconosciuti inesatti.
L’organo di controllo della qualità del SIC esegue annualmente un controllo a campione secondo l’articolo 11 capoverso 2.
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