121.2OSIME-SICFederal Council Ordinance1 set 2017Fonte originale
La Memoria dei dati residui serve all’archiviazione e alla consultazione dei documenti originali che non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema d’informazione o di memorizzazione.
Il SIC riversa i dati della Memoria dei dati residui di cui necessita per l’adempimento dei compiti, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 3 capoverso 1, in un sistema d’informazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 e distrugge tali dati nella Memoria dei dati residui. Il SIC può utilizzare i dati personali contenuti nei dati riversati per l’allestimento di un prodotto informativo unicamente se sono stati registrati in IASA SIC o IASA-GEX SIC secondo le disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1 o in GEVER SIC secondo le disposizioni dell’articolo 3 capoverso 1.
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