Il bilancio di previsione può presentare un’eccedenza di uscite soltanto se questa è coperta da un’eccedenza di bilancio.
Un’eccedenza di uscite esposta nel rapporto di gestione dev’essere ammortata entro un termine di due anni sempre che non sia coperta da un’eccedenza di bilancio.
Quando adotta il bilancio di previsione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 1 con l’approvazione dei tre quinti dei suoi membri. Per quanto concerne l’approvazione del rapporto di gestione, il capoverso 2 non è applicabile all’importo dell’eccedenza di uscite preventivata. L’eventuale disavanzo dev’essere ammortato nei cinque anni successivi.
Quando approva il rapporto di gestione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 2 con l’approvazione dei tre quinti dei suoi membri, in una misura da determinarsi. L’eventuale disavanzo dev’essere ammortato nei cinque anni successivi.
Gli utili contabili e le rettifiche di valore effettuate sugli investimenti del patrimonio finanziario non sono considerati nell’applicazione dei capoversi 1 e 2.
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