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Commenti: Art. 110 | Omnilex
Law
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Art. 110
Art. 109
Art. 110a
Art. 110
131.212
CostC
Cantonal Constitution
1 gen 1995
Fonte originale
Il Cantone promuove la cooperazione intercomunale.
I Comuni possono associarsi con altri Comuni o con altre organizzazioni al fine di svolgere assieme certi compiti. La legge può obbligarli a farlo.
La legge determina che cosa deve figurare necessariamente nei regolamenti delle associazioni intercomunali.
I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere salvaguardati.
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CostC · Costituzione del Cantone di Berna (CostC)
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