La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Le nuove competenze del Consiglio di Stato in materia di spese secondo l’articolo 89 capoverso 2 si applicano a partire dall’accettazione della presente Costituzione. Gli affari che il Consiglio di Stato ha già trasmesso al Gran Consiglio sono trattati secondo il diritto anteriore.
Le elezioni per la rinnovazione integrale del Consiglio di Stato si svolgeranno nel 1994 secondo le disposizioni della presente Costituzione.
Per i prefetti che operano nel contempo come presidenti di tribunale, l’articolo 68 capoverso 2 si applica soltanto a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in materia di organizzazione giudiziaria, ma il più tardi a partire dalla scadenza della durata ordinaria del loro mandato il 31 dicembre 1998.
L’articolo 117 sul diritto d’iniziativa nei Comuni si applica soltanto allorché saranno stati adeguati i pertinenti regolamenti comunali, ma il più tardi a partire dal 1° gennaio 1997.
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