142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
I Cantoni possono rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:
le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC1o della Convenzione AELS2; e
il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti del capoverso 2, i 120 giorni.3
Sono esclusi dai contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 1 gli stranieri che in un arco di tempo di 12 mesi esercitano un’attività lucrativa in Svizzera per complessivi quattro mesi, a condizione che:
la durata e lo scopo del soggiorno siano definiti in anticipo; e
il numero degli stranieri occupati temporaneamente superi soltanto in casi eccezionali e motivati il quarto dell’effettivo totale del personale dell’azienda.