I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numeri 4 e 5, agli stranieri che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere se:
- le prestazioni sono fornite nel quadro dell’ALC1o della Convenzione AELS2; e
- il soggiorno supera i 90 giorni o, qualora siano adempiti i presupposti de l’articolo 19a capoverso 2, i 120 giorni.