(art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI; art. 14 LAsi)
- Se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora. Nella valutazione occorre considerare in particolare:
- 1 l’integrazione del richiedente conformemente ai criteri di cui all’articolo 58a capoverso 1 LStrI;
- 2 .
- la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- 3 la situazione finanziaria;
- la durata della presenza in Svizzera;
- lo stato di salute;
- la possibilità di un reinserimento nel Paese d’origine.
- Il richiedente deve rivelare la sua identità.
- L’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente non è soggetto ad autorizzazione.4
- . 5
- Se il richiedente non ha potuto partecipare alla vita economica o acquisire una formazione (art. 58a cpv. 1 lett. d LStrI) a causa dell’età, dello stato di salute o del divieto di lavoro secondo l’articolo 43 LAsi, occorre tenerne conto nella valutazione della situazione finanziaria.6
- Nella valutazione di una domanda di rilascio di un permesso di dimora secondo l’articolo 84 capoverso 5 LStrI, va presa in considerazione la partecipazione con successo a un programma d’integrazione o d’occupazione.7