(art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI)
- Nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:
- se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull’attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 20111sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o
- se è stato concluso un accordo riguardo all’accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall’estero ai sensi dell’articolo 28 LPTes.
- Il permesso di dimora per stranieri nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall’autorità della migrazione del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.
- L’esercizio di un’attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 29 capoverso 2 o 3.2