(art. 30 cpv. 1 lett. g LStrI)1
Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:2
- la direzione della scuola attesta che tale attività è compatibile con il programma d’insegnamento e non prolunga gli studi;
- l’orario di lavoro non supera 15 ore settimanali, fatta eccezione per il periodo delle vacanze scolastiche;
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI.