(art. 30 cpv. 1 lett. g e 98 cpv. 2 LStrI)
- Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 2), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettere a e b, sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante. Ricevono una speciale carta di soggiorno per stranieri.
- Il coniuge, o il partner (art. 43 cpv. 3), e i figli al di sotto dei 21 anni, ammessi nell’ambito del ricongiungimento familiare degli stranieri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera c, possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, se presentano un contratto di lavoro o un’offerta vincolante e se sono rispettate le disposizioni sulle condizioni di salario e di lavoro di cui all’articolo 22 LStrI.