(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI)
- L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:
- il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 19891sul collocamento;
- 2 sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
- la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
- frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
- la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un’intera giornata libera la settimana;
- la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;
- alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.
- I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.