(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)
Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:1
- l’autorità cantonale della migrazione (art. 88 cpv. 1) ha rilasciato, prima della partenza, una garanzia per il rientro in Svizzera;
- vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l’articolo 18 lettera b LStrI;
- sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l’articolo 22 LStrI;
- il richiedente dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l’articolo 24 LStrI.