(art. 30 cpv. 1 lett. k LStrI)
Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione professionale continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:1
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 741). ↩
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