(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI; art. 75 cpv. 2 LAsi)
- Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
- L’inizio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento d’impiego sottostanno all’obbligo di notifica.