142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
(art. 37 LStrI)
Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l’obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone.
Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell’arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall’articolo 16.
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