142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso riceve una carta di soggiorno secondo l’articolo 41 capoverso 1 LStrI. La carta di soggiorno attesta un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L), un permesso di dimora (permesso B) o un permesso di domicilio (permesso C).
Lo straniero assoggettato all’obbligo del permesso che esercita un’attività lucrativa non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi (art. 12 cpv. 1) riceve un permesso d’entrata anziché una carta di soggiorno.
Per regolare il loro soggiorno, gli artisti e i musicisti con ingaggio mensile (art. 19 cpv. 4 lett. b e 19b cpv. 2 lett. b) ricevono, indipendentemente dalla durata del soggiorno, un attestato di lavoro e, se l’ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853). ↩
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