142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Prima di ogni registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma, l’autorità competente effettua un controllo identitario del futuro titolare della carta di soggiorno.
L’autorità competente per il rilascio della carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente e ne registrano la firma. Per il rilascio del primo permesso N per richiedenti l’asilo, l’operazione è effettuata dalla SEM.1
I Cantoni decidono se autorizzare il richiedente a fornire una fotografia digitale. L’autorità di rilascio verifica che la fotografia soddisfi i criteri di qualità richiesti. La SEM stabilisce i criteri che la fotografia deve soddisfare.
Per la carta di soggiorno biometrica l’autorità di rilascio rileva due impronte del richiedente, prese a dita piatte dell’indice sinistro e dell’indice destro. In assenza di un indice, in caso di qualità insufficiente dell’impronta o di ferita al polpastrello è rilevata l’impronta del dito medio, dell’anulare o del pollice. Se il rilevamento delle impronte digitali di una mano non è possibile, sono rilevate le impronte di due dita dell’altra mano.2
Le impronte digitali sono registrate a partire dai sei anni di età.
La fotografia è scattata sin dalla nascita.
La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d’età.
Le persone di cui, per ragioni fisiche, è impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate dall’obbligo di darle.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041). ↩
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