(art. 58a cpv. 2 LStrI)
Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:
- una disabilità fisica, mentale o psichica;
- una malattia grave o cronica;
- altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
2. è un lavoratore povero,
3. adempie obblighi di assistenza,
4.1 soffre delle conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato.