142.201OASAFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
(art. 60 LStrI)
Lo scopo dell’aiuto al ritorno e alla reintegrazione è la promozione delle partenze volontarie e obbligatorie verso il Paese d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo.
Gli articoli 62–78 dell’ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 19991sono applicabili per analogia.