(art. 10 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
- I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro scadenza.
- I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone o dalla Convenzione AELS.