151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
L’ammontare dell’aiuto finanziario è stabilito, entro i limiti dei crediti stanziati, con un importo forfetario o proporzionale alle spese. Se è proporzionale alle spese, se ne fissa in anticipo l’importo massimo.
L’aiuto finanziario è corrisposto sotto forma di versamento unico o periodico.
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