151.31ODisFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
(art. 9 LDis)
Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:
hanno personalità giuridica propria;
conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni principalmente degli interessi particolari dei disabili;
svolgono un’attività d’importanza nazionale; e
figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.
L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’UFPD. La domanda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a–c.
L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indugio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’UFPD.
L’UFPD controlla periodicamente che le organizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legittimazione attiva. Se una di tali organizzazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.
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