Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
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