I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:
a. concernono solo una cerchia ristretta di persone;
b sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;
c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o
d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pubblicazione al di fuori della RU.
I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.
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