I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.
Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.
Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).
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