170.512.1OPubbFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Se l’autorità competente fornisce alla CaF gli atti normativi da pubblicare con un ritardo tale che il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubb non può essere osservato, la CaF le chiede senza indugio di differire la data dell’entrata in vigore.
Se respinge la richiesta, l’autorità competente espone le ragioni del ritardo nella fornitura:
per gli atti normativi che vanno sottoposti al Consiglio federale: nella proposta che li correda;
per gli altri atti normativi: comunicandole per scritto alla CaF al più tardi alla firma dell’atto normativo.
Se la data dell’entrata in vigore non è differita, gli atti normativi creano obblighi giuridicamente vincolanti al più presto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella RU.
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