170.512.1OPubbFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La CaF decide, d’intesa con l’autorità competente, in merito alle deroghe alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LPubb.
Nel caso dei commenti a ordinanze per le quali è stata indetta una procedura di consultazione, una deroga alla pubblicazione in tutte le lingue ufficiali è ammessa soltanto se la consultazione non era obbligatoria (art. 3 cpv. 2 della legge del 18 marzo 20051sulla consultazione) e il progetto riveste un interesse esclusivamente locale o regionale.2