(art. 29 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 52 cpv. 3)
Il formato PDF di cui all’articolo 29 capoverso 1 va utilizzato nella versione A-1a o A-2.
2.1 La firma elettronica di cui all’articolo 30 è un sigillo elettronico regolamentato ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge del 18 marzo 20161sulla firma elettronica (FiEle). 2.2 La validità del certificato deve essere verificata al momento dell’apposizione del sigillo. 2.3 Il sigillo deve essere provvisto di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettera j FiEle.
3.1 Oltre che nel formato PDF, i testi della RU, della RS e del FF sono pubblicati nei formati seguenti (art. 29 cpv. 2):
3.2. La CaF pubblica le specifiche del formato XML.
4.1 I testi da pubblicare nella RU o nel FF sono forniti alla CaF come documenti Word, formato DOCX, utilizzando i modelli di documento messi a disposizione dalla CaF. 4.2 Le versioni consolidate dei testi pubblicati mediante rimando secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3 LPubb, i documenti relativi alle procedure di consultazione e i commenti alle ordinanze sono di regola forniti alla CaF nel formato PDF A-2.
RS 943.03 ↩
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