Se determinati eventi potrebbero impedire a più parlamentari di partecipare in presenza alle sedute della loro Camera, quest’ultima può consentire a tali parlamentari di partecipare in linea alle sedute, purché sia raggiunto il quorum secondo l’articolo 159 capoverso 1 della Costituzione federale.
Un parlamentare può partecipare in linea alle sedute della sua Camera soltanto se, nell’ambito delle circostanze secondo il capoverso 1, è impedito a parteciparvi in presenza a seguito di provvedimenti adottati da un’autorità o di un caso di forza maggiore. Informa tempestivamente il presidente della Camera.
I parlamentari che partecipano in linea alle sedute della loro Camera hanno gli stessi diritti dei parlamentari che vi partecipano in presenza, ad eccezione di quello di partecipare alle elezioni come pure alle deliberazioni segrete secondo l’articolo 4 capoverso 2.
Se per motivi tecnici un parlamentare non ha potuto trasmettere il proprio voto, la votazione non è ripetuta.
I nomi dei parlamentari che partecipano in linea alle sedute sono comunicati alla Camera e all’opinione pubblica.
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