La richiesta di soppressione dell’immunità è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato.
Se le decisioni delle due commissioni circa l’entrata nel merito della richiesta o la soppressione dell’immunità divergono, si svolge una procedura di appianamento delle divergenze tra le commissioni. La seconda decisione di reiezione da parte di una commissione è definitiva.
Le commissioni deliberano validamente alla presenza della maggioranza dei rispettivi membri. Il quorum deve essere espressamente accertato.
Le commissioni sentono il parlamentare indagato. Questi non può farsi né rappresentare né accompagnare.
La decisione delle commissioni è definitiva.
Comunicata la sua decisione al parlamentare interessato, ciascuna commissione informa senza indugio l’opinione pubblica. Informa nel contempo per scritto i membri delle due Camere.
Se è membro di una delle commissioni competenti, il parlamentare indagato si ricusa.
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