Se la riunione in presenza non è possibile, l’Ufficio di una Camera può decidere di svolgere in linea singole sedute della Camera. Sono fatte salve decisioni contrarie della Camera.
Le elezioni, come pure le deliberazioni segrete secondo l’articolo 4 capoverso 2, non possono essere svolte in linea.
Se per motivi tecnici un parlamentare non ha potuto trasmettere il proprio voto, la votazione non è ripetuta.
Salvo decisioni contrarie della Camera, l’Ufficio determina le sedute che sono svolte in linea e il loro ordine del giorno. Può adottare provvedimenti di tipo organizzativo limitati nel tempo che derogano alle disposizioni del regolamento della Camera.
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