L’Ufficio dell’Assemblea federale plenaria consta delle presidenze delle due Camere.
Le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.
L’Ufficio prepara le sedute dell’Assemblea federale plenaria.
Può istituire commissioni dell’Assemblea federale plenaria. Queste commissioni constano di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati.
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