Le sedute delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono pubbliche. I dibattiti sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale. I particolari della pubblicazione sono regolati in un’ordinanza dell’Assemblea federale.
Per tutelare importanti interessi in materia di sicurezza o per motivi inerenti alla protezione della personalità, può essere chiesta la deliberazione segreta. Hanno diritto di chiedere la deliberazione segreta:
un sesto dei membri di una Camera, rispettivamente dell’Assemblea federale plenaria;
la maggioranza di una Commissione;
il Consiglio federale.
La deliberazione sulla proposta stessa è pure segreta.
Chiunque partecipi a una deliberazione segreta deve serbare il segreto sul contenuto della medesima.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.